Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per: Omissis
j) Carta dei beni culturali: la cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione,attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore culturale e paesaggistico, così come approvata con la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1787.
Art. 4
Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione
1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:
a) attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, lo sviluppo e l’aggiornamento della Carta dei beni culturali integrata nel Sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza.
TITOLO III
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Art. 15
Ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall’articolo 101 del Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.
Ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall’articolo 101 del Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.
Art. 16
Diritti degli utenti
1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.
Diritti degli utenti
1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.
Art. 17
Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale
Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale
Omissis
2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.
Art. 18
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.
Omissis
3. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del Codice, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.